Carlo Rosselli

 

     

La Federazione Nazionale dei Circoli ha sede

presso il Circolo "Giustizia e Libertà" di Roma

Via Andrea Doria, 79 - 00192 Roma
e-mail: fiap.roma@fastwebnet.it

 

 

Hanno fatto parte della Presidenza onoraria:

Pietro Amendola, Aldo Aniasi, Gaetano Arfè, Carlo Caracciolo,

Giorgio Bocca, Aldo Visalberghi, Giuliano Vassalli

 

Il Collegio Politico è composto da:

 Guido Albertelli, Adolfo Battaglia, Paolo Bagnoli, Roberto Barontini, Alessandro Battisti, Giorgio Bogi, Antonio Caputo, Annita Garibaldi Jallet, Antonio Maccanico, Enrico Modigliani, Pierluigi Mantini, Beatrice Rangoni Machiavelli, Carlo Vallauri, Valerio Zanone.

 

Coordinatore nazionale:

Vittorio Cimiotta.

GIUSTIZIA E LIBERTA’

Federazione  nazionale dei Circoli G.L.

STATUTO

Titolo1

Costituzione. Scopi. Sede.

ART. 1

E’ costituita in Roma la Federazione Nazionale dei Circoli Giustizia e Libertà che si richiamano esplicitamente alla tradizione storica del Movimento “Giustizia e Libertà”, fondato da Carlo Rosselli, e all’esperienza azionista.

La Federazione persegue le seguenti finalità:

-      tenere vivi e diffondere gli ideali e la cultura giellista e azionista che esaltano i valori della giustizia sociale, della libertà, della laicità dello Stato nella assoluta intransigenza etica;        

-      difendere i valori della Costituzione italiana nata dalla Resistenza e la separazione dei poteri dello Stato, conquista irrinunciabile della civiltà democratica.

-      promuovere il costante collegamento dei Circoli Giustizia e Libertà per l’indispensabile circolazione delle idee, per attivare iniziative comuni, collaborazioni a tutti i livelli e per la  diffusione delle proposte politiche della Federazione stessa;

-      vigilare ed agire nelle sedi opportune per la salvaguardia e la tutela della sigla “Giustizia e Libertà” ove se ne ravvisi l’utilizzo improprio;         

-      favorire il dialogo tra tutte le rappresentanze democratiche, sociali e religiose;

-      dare ulteriore impulso all’integrazione europea nella prospettiva di una politica unitaria; 

-      promuovere un nuovo apostolato civile per il risveglio nelle coscienze delle virtù civiche, politiche e repubblicane.         

-      incoraggiare i Circoli Giustizia e Libertà a divenire punti di riferimento e di dibattiti politici e culturali.

Art.2 

La Federazione si propone di realizzare le descritte finalità mediante:

-      la pubblicazione e la divulgazione di giornali, siti, quaderni e quanto altro risultasse utile allo scopo;

-      l’organizzazione di seminari studio, la promozione di Convegni e manifestazioni aventi per oggetto la storia, la politica, i diritti civili;

-      lo sviluppo di progetti che possano contribuire al perseguimento delle proprie finalità;

-      qualunque altra manifestazione e attività che gli organi della Federazione ritengano consoni alle proprie finalità;

-      la partecipazione attiva alla vita politica di partiti, movimenti ed associazioni della società civile per contribuire alla affermazione della democrazia repubblicana.

Art.3

La Federazione, che ha per bandiera il logo tradizionale della spada fiammeggiante con le due lettere G.L. a lato su fondo rosso e con la scritta sottostante “Giustizia e Libertà”, non è una sovrastruttura gerarchica dei Circoli, dei quali viene riaffermata  l’autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 4  

La Federazione è apartitica e pluralista e non può presentare proprie liste elettorali.

Art.  5 

La Federazione non ha scopi di lucro ma persegue esclusivamente finalità culturali, educative e formative per la crescita politica e civile della società italiana.

La Federazione ha la durata di 30  (trenta) anni.

Art. 6 

La Federazione ha sede provvisoria in Roma, presso il Circolo Giustizia e Libertà, Via Andrea Doria, 79.

Titolo II

Organi della Federazione

Art. 7 

Sono organi della Federazione:

-      Il Consiglio nazionale

-      Il Consiglio politico

-      Il Coordinatore Nazionale.

-      Il Collegio Presidenza Onorari

Art. 8

Il Consiglio Nazionale è composto da due rappresentanti per ogni Circolo aderente. Inoltre, ogni Circolo avrà diritto ad 1 ( uno ) ulteriore rappresentante ogni 10 ( dieci ) iscritti, fino ad un massimo complessivo di 6 (sei) componenti.

Il Consiglio nazionale determina l’indirizzo politico della Federazione e provvede al controllo del buon andamento della Federazione nazionale e del suo Coordinatore. Le  deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. Il C.N. si riunisce almeno una volta all’anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del coordinatore o di almeno 3 consiglieri.

Art. 9

Il Consiglio Politico viene eletto dal C.N. nello spirito della tradizione giellista e azionista.

Il Consiglio Politico nell’ambito dell’indirizzo politico stabilito dal C.N. elabora progetti, iniziative politiche e programmi di lavoro;  si riunisce quando se ne ravvisi la necessità su richiesta del coordinatore o di almeno 3 consiglieri di detto Organo.

Art. 10 

Il coordinatore nazionale viene eletto congiuntamente dal C.N.  e dal Consiglio Politico.

IL coordinatore ha  funzione di impulso, di indirizzo dei Circoli, di rappresentanza legale della Federazione, dà esecuzione alle delibere del C.N. e, in caso, d’urgenza, assume  i  poteri del C.N. al quale rende immediatamente conto. Il coordinatore può delegare provvisoriamente allo svolgimento delle sue mansioni altri membri del C. N. o del C.P.

Il coordinatore fa parte di diritto del Consiglio Politico e  si avvale,  per la sua attività, di un ufficio di segreteria composto di due membri di sua scelta. Nelle manifestazioni di carattere nazionale, fuori Roma, la rappresentanza della Federazione è  affidata al Circolo di competenza.

Art. 11 

Il Collegio della Presidenza Onoraria è composto da personalità di rilievo nel campo politico, culturale e scientifico che con la loro attività hanno onorato l’Italia e la democrazia.

Art. 12

Durata delle cariche. Le cariche degli organi della Federazione hanno la durata di 2 (due) anni. I Consiglieri uscenti possono essere riconfermati.

Art. 13  (norma transitoria)

Nella fase iniziale della Federazione, per ragioni di assetto organizzativo, i membri del Consiglio politico, il Coordinatore nazionale ed il Collegio della Presidenza Onoraria, verranno eletti, con la durata al massimo di 2 anni ( due ), dai rappresentanti dei Circoli e dalle personalità invitate presenti e aderenti alla costituzione della Federazione.

Titolo IV

Art. 14 

I Circoli che intendono aderire alla Federazione devono farne domanda al C.N. che si pronuncia, insindacabilmente, all’accoglimento della domanda. Possono essere accettate adesioni di Circoli affini negli ideali e nella tradizione. 

Titolo  V

Art.15 

Il presente Statuto ha validità per 2 anni e potrà essere adeguato con la eccezione del Titolo I.