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La Federazione
Nazionale dei Circoli ha sede
presso il Circolo "Giustizia e Libertà" di
Roma
Via Andrea Doria, 79 - 00192 Roma
e-mail: fiap.roma@fastwebnet.it
Hanno fatto parte della Presidenza
onoraria:
Pietro Amendola, Aldo Aniasi, Gaetano
Arfè, Carlo Caracciolo,
Giorgio Bocca, Aldo Visalberghi, Giuliano Vassalli
Il Collegio Politico è composto da:
Guido Albertelli, Adolfo
Battaglia, Paolo Bagnoli, Roberto Barontini, Alessandro Battisti,
Giorgio Bogi, Antonio Caputo, Annita Garibaldi Jallet, Antonio Maccanico, Enrico
Modigliani, Pierluigi Mantini, Beatrice Rangoni Machiavelli, Carlo
Vallauri, Valerio Zanone.
Coordinatore nazionale:
Vittorio Cimiotta.

GIUSTIZIA E LIBERTA’
Federazione nazionale dei Circoli G.L.
STATUTO
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Titolo1
Costituzione. Scopi. Sede. |
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ART. 1 |
E’ costituita in Roma la
Federazione Nazionale dei Circoli Giustizia e Libertà che si
richiamano esplicitamente alla tradizione storica del
Movimento “Giustizia e Libertà”, fondato da Carlo Rosselli,
e all’esperienza azionista.
La Federazione persegue le seguenti finalità:
-
tenere vivi e diffondere gli ideali e la cultura giellista e
azionista che esaltano i valori della giustizia sociale,
della libertà, della laicità dello Stato nella assoluta
intransigenza etica;
-
difendere i valori della Costituzione italiana nata dalla
Resistenza e la separazione dei poteri dello Stato,
conquista irrinunciabile della civiltà democratica.
-
promuovere il costante collegamento dei Circoli Giustizia e
Libertà per l’indispensabile circolazione delle idee, per
attivare iniziative comuni, collaborazioni a tutti i livelli
e per la diffusione delle proposte politiche della
Federazione stessa;
-
vigilare ed agire nelle sedi opportune per la salvaguardia e
la tutela della sigla “Giustizia e Libertà” ove se ne
ravvisi l’utilizzo improprio;
-
favorire il dialogo tra tutte le rappresentanze
democratiche, sociali e religiose;
-
dare ulteriore impulso all’integrazione europea nella
prospettiva di una politica unitaria;
-
promuovere un nuovo apostolato civile per il risveglio nelle
coscienze delle virtù civiche, politiche e repubblicane.
-
incoraggiare i Circoli Giustizia e Libertà a divenire punti
di riferimento e di dibattiti politici e culturali. |
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Art.2 |
La Federazione si propone di
realizzare le descritte finalità mediante:
-
la pubblicazione e la divulgazione di giornali, siti,
quaderni e quanto altro risultasse utile allo scopo;
-
l’organizzazione di seminari studio, la promozione di
Convegni e manifestazioni aventi per oggetto la storia, la
politica, i diritti civili;
-
lo sviluppo di progetti che possano contribuire al
perseguimento delle proprie finalità;
-
qualunque altra manifestazione e attività che gli organi
della Federazione ritengano consoni alle proprie finalità;
-
la partecipazione attiva alla vita politica di partiti,
movimenti ed associazioni della società civile per
contribuire alla affermazione della democrazia repubblicana. |
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Art.3 |
La Federazione, che ha per
bandiera il logo tradizionale della spada fiammeggiante con
le due lettere G.L. a lato su fondo rosso e con la scritta
sottostante “Giustizia e Libertà”, non è una sovrastruttura
gerarchica dei Circoli, dei quali viene riaffermata
l’autonomia organizzativa e gestionale. |
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Art. 4 |
La Federazione è apartitica e
pluralista e non può presentare proprie liste elettorali.
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Art. 5 |
La Federazione non ha scopi di
lucro ma persegue esclusivamente finalità culturali,
educative e formative per la crescita politica e civile
della società italiana.
La Federazione ha la durata di 30
(trenta) anni. |
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Art. 6 |
La Federazione ha sede provvisoria
in Roma, presso il Circolo Giustizia e Libertà, Via Andrea
Doria, 79. |
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Titolo II
Organi della Federazione |
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Art. 7 |
Sono organi della Federazione:
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Il Consiglio nazionale
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Il Consiglio politico
-
Il Coordinatore Nazionale.
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Il Collegio Presidenza Onorari |
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Art. 8 |
Il Consiglio Nazionale è composto
da due rappresentanti per ogni Circolo aderente. Inoltre,
ogni Circolo avrà diritto ad 1 ( uno ) ulteriore
rappresentante ogni 10 ( dieci ) iscritti, fino ad un
massimo complessivo di 6 (sei) componenti.
Il Consiglio nazionale determina
l’indirizzo politico della Federazione e provvede al
controllo del buon andamento della Federazione nazionale e
del suo Coordinatore. Le deliberazioni sono valide con il
voto della maggioranza dei presenti. Il C.N. si riunisce
almeno una volta all’anno e ogni qual volta se ne ravvisi la
necessità, ovvero su richiesta del coordinatore o di almeno
3 consiglieri. |
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Art. 9 |
Il Consiglio Politico viene eletto
dal C.N. nello spirito della tradizione giellista e
azionista.
Il Consiglio Politico nell’ambito
dell’indirizzo politico stabilito dal C.N. elabora progetti,
iniziative politiche e programmi di lavoro; si riunisce
quando se ne ravvisi la necessità su richiesta del
coordinatore o di almeno 3 consiglieri di detto Organo. |
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Art. 10 |
Il coordinatore
nazionale viene eletto congiuntamente dal C.N. e dal
Consiglio Politico.
IL coordinatore
ha funzione di impulso, di indirizzo dei Circoli, di
rappresentanza legale della Federazione, dà esecuzione alle
delibere del C.N. e, in caso, d’urgenza, assume i poteri
del C.N. al quale rende immediatamente conto. Il
coordinatore può delegare provvisoriamente allo svolgimento
delle sue mansioni altri membri del C. N. o del C.P.
Il coordinatore fa parte di
diritto del Consiglio Politico e si avvale, per la sua
attività, di un ufficio di segreteria composto di due membri
di sua scelta. Nelle manifestazioni di carattere nazionale,
fuori Roma, la rappresentanza della Federazione è affidata
al Circolo di competenza. |
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Art. 11 |
Il Collegio
della Presidenza Onoraria è composto da personalità di
rilievo nel campo politico, culturale e scientifico che con
la loro attività hanno onorato l’Italia e la democrazia. |
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Art. 12 |
Durata delle
cariche. Le cariche degli organi della Federazione hanno la
durata di 2 (due) anni. I Consiglieri uscenti possono essere
riconfermati. |
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Art. 13 (norma transitoria) |
Nella fase
iniziale della Federazione, per ragioni di assetto
organizzativo, i membri del Consiglio politico, il
Coordinatore nazionale ed il Collegio della Presidenza
Onoraria, verranno eletti, con la durata al massimo di 2
anni ( due ), dai rappresentanti dei Circoli e dalle
personalità invitate presenti e aderenti alla costituzione
della Federazione. |
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Titolo IV |
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Art. 14 |
I Circoli che
intendono aderire alla Federazione devono farne domanda al
C.N. che si pronuncia, insindacabilmente, all’accoglimento
della domanda. Possono essere accettate adesioni di Circoli
affini negli ideali e nella tradizione. |
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Titolo V |
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Art.15 |
Il presente
Statuto ha validità per 2 anni e potrà essere adeguato con
la eccezione del Titolo I. |

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